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La tutela del decoro architettonico degli edifici condominiali, anche di quelli privi di particolari pregi artistici, è stata apprestata dal legislatore, all’art. 1120 II co. c.c., non in astratto, bensì in considerazione della concorrenza di due distinte circostanze concrete: un’alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio, od anche di sue singole parti o di suoi singoli elementi dotati di sostanziale autonomia, ed una consequenziale diminuzione del valore dell’intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono, di qui la legittimazione attiva non solo del condominio ma anche del singolo condomino.
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di giugno 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
L'indice Istat per il mese aprile 2008 è fissato al 3,3 %.
Lo rende noto l'istituto di statistica con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2008. Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione.
E’ entrato in vigore il 27 marzo scorso il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, che riordina la normativa sulla sicurezza degli impianti negli edifici. Tra le novità vi è l'obbligo di inserire nei contratti di compravendita di immobili usati, la garanzia di conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. La vendita potrà essere effettuata anche senza la dichiarazione, ricorrendo ad una deroga esplicita da inserire sotto forma di clausola contrattuale. Il DM 37/2008 abroga la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano, il Dpr 447/1991 e gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell'Edilizia.