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L'amministratore ha il diritto di comunicare ai fornitori i nominativi di chi non è in regola con i pagamenti
Garante Protezione dati personali, Nota del 21/07/2008
No alla privacy per i condomini morosi!
Garante per la protezione dei dati personali - Nota del 21 luglio 2008 in materia di comunicazione di dati personali riferiti ai condomini in occasione di contratti di fornitura di beni e servizi condominiali
In tema di condominio di edifici dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione rispondono i condomini tenuti alla sua manutenzione e la relativa domanda di risarcimento dei danni è proponibile nei confronti del Condominio, in persona dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione.
Tribunale Torino, Sez. III Civ., Sentenza del 19 giugno 2008, n. 4459
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la disposizione dell'art. 2377, ult. comma, c.c., secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la "cessazione della materia del contendere" quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata.
Tribunale Torino, Sez. III Civ., Sentenza del 19 giugno 2008, n. 4459
Il mancato rilascio della licenza di abitabilità di un immobile non costituisce ostacolo alla configurazione di un contratto di locazione, salvo che il provvedimento amministrativo sia stato definitivamente negato.
RIFERIMENTI:
- In tema di locazione e vizi della cosa locata, si veda Cassazione 11903/2008. - In tema di locazione e molestie di fatto, si veda Cassazione 11514/2008. - In materia fdi leasing e locazione finanziaria, si veda Cassazione civile 10345/2008. - In materia di locazioni ed anticipo di tre mensilità, si veda Cassazione civile 9971/2008. - In materia di prelazione ed alienazione di una quota d’immobile, si veda Cassazione civile SS.UU. 13886/2007. - In materia di locazione e recesso, si veda Cassazione civile 22886/2007. - In tema di consegna tardiva del bene da parte del conduttore, si veda Cassazione civile 11189/2007. - A proposito degli obblighi gravanti sul conduttore, si veda Cassazione civile 10562/2007. - Sul tema dei vizi della cosa locata, si veda Cassazione civile 11198/2007. - In tema di nullità per mancata registrazione del contratto di locazione, si veda Corte costituzionale 420/2007.
In tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.